Art. 27 : La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].

Non è ammessa la pena di morte.

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 3: Divieto della tortura.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Stalking

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La signora Mevia dopo una lunga relazione con un uomo violento e manipolatore, trovava la forza di interrompere la relazione…